IL SITO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Statuto Italia dei Valori Regione Piemonte:


Art. 1 DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE

Nel rispetto del principio federalista del partito, è costituita nella Regione Piemonte il coordinamento regionale del partito Politico Italia Dei Valori-Lista Di Pietro. Esso assume la denominazione di “ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO- DELLA REGIONE PIEMONTE”. Esso aderisce al partito politico nazionale di pari nome, di cui adotta regolamenti, programmi e direttive, mantenendo una autonomia operativa e finanziaria. L’ Italia dei Valori è una formazione politica e culturale, senza scopo di lucro. Il simbolo del Partito Italia dei Valori è quello nazionale (tondo con un gabbiano colorato e la scritta Lista Di Pietro- Italia dei Valori). Il simbolo sarà utilizzato come contrassegno elettorale in tutte le elezioni politiche e amministrative d’interesse nazionale ed europeo. Il Direttivo Regionale potrà decidere deroghe all’utilizzo del simbolo nell’eventualità che si partecipi alle tornate elettorali amministrative in coalizione con altre forze politiche. La sede legale è fissata in Torino, Via Campana n. 31.

 


Art. 2 FINALITA

L’Italia dei Valori è una formazione politica autonoma, radicata nel territorio e presente nelle istituzioni, che ha la sua matrice nelle grandi culture riformiste del Novecento: la cultura della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell’economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza, alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale. Il Partito tende ad affermare i valori democratici tradizionali della cultura europea di libertà, uguaglianza e giustizia, integrandoli con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione, ambiente, europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo. Obbiettivi primari del Partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un federalismo espressione di una reale autonomia locale, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai tanti conflitti di interesse che lo affliggono, con una seria e concreta divisione e autonomia dei poteri. Caratteristica peculiare del partito è l’affermazione della trasparenza, legalità e giustizia nella vita pubblica italiana ed il rilancio della questione morale. Oggi, più che in passato, tali caratteristiche non debbono solo interessare il nostro paese, ma coinvolgere le istituzioni internazionali ed i rapporti fra i popoli. Il Partito, per il raggiungimento dei propri fini nelle pubbliche istituzioni, partecipa a consultazioni elettorali locali, nazionali ed europee.

 


Art. 3 ASSOCIATI

Possono associarsi liberamente uomini e donne, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, cittadini italiani e dell’Unione europea o di altri paesi, residenti in Piemonte. Lo stesso dicasi per soggetti domiciliati nella regione Piemonte per motivi di lavoro o studio, da documentarsi debitamente. Gli associati possono essere ordinari, sostenitori ed onorari. Sono associati ordinari del partito coloro che versano la normale quota d’iscrizione all’Italia dei Valori – Lista di Pietro, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Direttivo Regionale; i soci sostenitori debbono possedere analoghi requisiti e versano annualmente una quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo regionale può inoltre conferire il titolo di soci onorari a persone che abbiano conseguito particolari benemerenze per l’affermazione dei principi cui si ispira il Movimento: tali soci non pagano la quota annuale e non hanno diritto di voto. L’aderente deve condividere le finalità del Partito e sottoscrivere una dichiarazione di adesione a tali principi. Non possono aderire all’associazione gli interdetti, gli inabilitati, i falliti salvi gli effetti della riabilitazione, coloro che siano stati condannati in via definitiva (anche nel caso di prescrizione del reato) per reati di mafia, reati contro la pubblica amministrazione, la personalita’ dello Stato, l’amministrazione della giustizia, o per altri illeciti penali che comportino incompatibilita’ sostanziale con le finalita’ dell’associazione. Nel caso di soggetti indagati per reati di cui sopra, la posizione del singolo aderente verrà valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale. L’iscrizione è incompatibile con la partecipazioni ad associazioni o movimenti che comunque siano in contrasto, sul piano dei principi, con l’Italia dei Valori, in particolare e’ incompatibile con l’iscrizione ad associazioni, movimenti o partiti che presentino liste concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali. L’adesione del socio avviene sottoscrivendo il modulo di adesione predisposto per la Regione Piemonte, debitamente compilato in ogni sua parte, modulo da inviarsi via e-mail all’indirizzo idvpiemonteadesioni@infinito.it oppure via fax al n. 011-6686114 o per posta all’indirizzo della sede regionale Via Campana n. 31 10125 Torino, pagando la quota di iscrizione mediante versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 39032768 intestato a Italia dei Valori Lista di Pietro Piemonte. La campagna adesioni è aperta dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno. L’iscrizione all’ IDV Piemonte ha validità per l’anno solare in corso. L’adesione si intende pienamente accettata e valida decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione presso la sede regionale della domanda di adesione debitamente corredata della ricevuta di versamento della quota di iscrizione; agli associati verrà rilasciata tessera numerata a firma del Presidente nazionale e del Coordinatore regionale. Le domande di adesione pervenute direttamente alla struttura nazionale, che le rimetterà alla segreteria regionale, seguiranno lo stesso iter di accettazione sopra descritto e gli iscritti saranno soggetti a statuti e regolamenti regionali. Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto di voto attivo e passivo, possono essere eletti a tutte le cariche interne al partito, candidarsi alle elezioni amministrative e politiche, ma possono esercitare tali diritti dopo 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento dell’iscrizione. Costituisce motivo di decadenza e/o di esclusione del socio il mancato versamento delle quote annuali o il sopravvenire di una condizione personale incompatibile con i principi del partito. La decadenza e l’esclusione del socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale e comunicate tempestivamente all’interessato. Tutte le controversie, sia quelle riguardanti la mancata accettazione della domanda di adesione, sia quelle relative a provvedimenti di decadenza e/o esclusione sono demandate al Collegio Regionale di Garanzia in prima istanza ed a quello nazionale di garanzia in sede di appello. I soci esclusi possono ricorrere al Collegio Regionale di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta. In tal caso il Collegio Regionale di Garanzia dovrà decidere entro i successivi trenta giorni sentito il Coordinatore Regionale e l’interessato. Tutti gli eletti in quota IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all’incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L’Esecutivo nazionale indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi.

 


Art. 4 ORGANI REGIONALIE

Sono Organi regionali di ”IDV-PIEMONTE”:

  1. L’Assemblea Regionale;
  2. Il Coordinatore Regionale;
  3. Il Consiglio Direttivo Regionale;
  4. Il Tesoriere Regionale;
  5. Il Collegio Regionale dei Garanti;
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. I coordinamenti provinciali;
  8. I coordinamenti metropolitani;
  9. Le Associazioni di base o “Circoli”.

 


Art. 5 L’ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea Regionale è il massimo organo politico regionale. Essa svolge le seguenti funzioni:

  • Approva lo Statuto e ne decide le modifiche
  • Indica l’indirizzo politico del Partito in armonia con le linee generali dettate dalla Direzione Generale del Partito
  • Valuta l’insieme delle attività svolte dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo Regionale
  • Approva il bilancio del Partito regionale
  • Elegge al suo interno:
    1. Il Coordinatore regionale
    2. I membri del consiglio direttivo regionale di propria competenza
    3. Il tesoriere regionale
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale
    5. Il Collegio dei Garanti regionale

L’Assemblea Regionale degli iscritti è composta da tutti gli associati ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota d’iscrizione. L’assemblea qualora gli iscritti regionali siano in numero superiore ai 300 è composta da delegati, cui spetta il diritto di voto. Sono delegati di diritto il coordinatore regionale, i membri del consiglio direttivo Regionale, il Tesoriere, i membri del collegio dei Revisori dei Conti, gli eletti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Le strutture provinciali e di base designeranno dei delegati nella misura di 1 ogni 5 iscritti. I resti, se superiori a 2, danno luogo alla nomina di un ulteriore delegato. Nel computo degli iscritti ai fini della designazione dei delegati, non si conteggiano i delegati di diritto. L’Assemblea regionale è convocata dal Coordinatore Regionale in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta dei due terzi del membri del Consiglio Direttivo Regionale o da 1/4 degli associati. In caso di impedimento del Coordinatore Regionale, l’Assemblea viene presieduta da un suo delegato. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno ed il regolamento elettorale (nel caso di assemblea indetta per il rinnovo degli organismi direttivi), viene portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione, almeno quattordici giorni prima o almeno trenta giorni prima nel caso di assemblea indetta per il rinnovo degli organismi direttivi, sul sito internet regionale e nello stesso termine trasmesso con qualunque mezzo di comunicazione ai Presidenti delle Associazione di Base e ai Coordinatori provinciali, che ne cureranno la divulgazione.Nel caso di assemblea indetta per il rinnovo degli organismi dirigenti, le candidature alle varie cariche direttive vanno presentate almeno venti giorni prima della data del Congresso al Collegio Regionale dei Garanti che dovrà esprimersi sulla ammissibilità delle stesse entro cinque giorni dal ricevimento. L’ Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo per le modificazioni statutarie, che devono essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti. Le deliberazioni possono riguardare soltanto le questioni poste all’Ordine del Giorno. Il voto è palese su alzata di mano e, a richiesta di almeno un terzo degli intervenuti, a scrutinio segreto. Per quanto riguarda le cariche, esse vengono votate a scrutinio segreto mediante scheda preparata. Gli iscritti tutti o soltanto i loro delegati nel caso che il numero degli iscritti superi i 300 a livello regionale, come su meglio esplicitato, possono esercitare il diritto di voto attivo solo personalmente. Qualora intenda candidarsi a qualsiasi carica un iscritto non delegato (nell’ipotesi in cui il numero degli iscritti superi le 300 unità a livello regionale), lo stesso potrà presenziare all’assemblea ma non potrà esercitare il diritto di voto attivo poichè già rappresentato dal delegato del suo territorio. Il Coordinatore Regionale, con il benestare del Consiglio Direttivo Regionale provvederà, contestualmente alla convocazione dell’assemblea, alla nomina del Presidente dell’Assemblea. Questi dovrà essere scelto tra gli iscritti al partito e non potrà esercitare per quell’assemblea nè il diritto di voto attivo nè passivo. Il Presidente dell’ Assemblea provvederà a nominare un segretario e due o più scrutatori anche tra i non iscritti al partito che agiranno sotto le sue direttive. Anche per questi, qualora iscritti, varrà il divieto di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale.

 


Art. 6 IL COORDINATORE REGIONALE

Rappresenta politicamente e legalmente il partito di fronte a terzi ed in giudizio.

  • E’ la figura di raccordo delle molteplici istanze del Partito ed è l’espressione dei principi dello stesso, esercita le sue funzioni nel rispetto del principio di collegialità che permea tutto il Partito ed esprime la linea politica regionale e nazionale.
  • Il Coordinatore esegue le direttive dell’Assemblea Regionale, convoca oltre questa anche il Consiglio Direttivo Regionale e ne coordina le attività, vigila che i rappresentanti del partito seguano le linee politiche stabilite in sede assembleare.
  • Rappresenta la sezione regionale alle attività e alle assemblee nazionali del movimento Italia dei Valori-Lista Di Pietro ed è depositario del simbolo ufficiale.
  • Presenta all’Assemblea Regionale, almeno una volta all’anno, una relazione sulla attività svolta dal Partito in Regione sia in ordine ai risultati conseguiti, sia in ordine al perseguimento delle finalità contenute nello Statuto.
  • Autorizza la costituzione delle Associazioni di Base su proposta dei Coordinatori Provinciali.
  • Può nominare nell’ambito del consiglio direttivo un Vice coordinatore di sua fiducia con funzioni di vicario in sua assenza e con il compito di indire un’Assemblea straordinaria in caso di assenza prolungata o permanente e può costituire un esecutivo regionale con funzioni consultive cooptandone i membri purchè iscritti al partito (omologo all’ Ufficio di Presidenza nazionale). La nomina avviene per elezione diretta, a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nel corso della Assemblea Regionale. Dura in carica tre anni.

 


Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale comprende: il Coordinatore regionale, i Coordinatori provinciali (8) e i coordinatori delle aree metropolitane (1). Comprende inoltre numero 10 (dieci) consiglieri di cui 6 (sei) eletti e 4 (quattro) cooptati dal coordinatore regionale. In considerazione della necessità di ridistribuire la rappresentanza in base al parametro “popolazione”, si stabilisce che dei 6 (sei) membri da eleggersi, 2 (due) siano da eleggersi nella città di Torino, 2 (due) nella provincia di Torino, 1 (uno) in quella di Cuneo ed 1 (uno) in quella di Alessandria. Il tesoriere è invitato permanente, con diritto di voto esclusivamente in materia finanziaria e contabile. Esso svolge le seguenti funzioni:

  • Interpreta la linea politica espressa dall’Assemblea Regionale e dalla Sede Centrale del Partito Nazionale ed assume tutte le decisioni operative conseguenti.
  • Decide l’ammissione e eventualmente l’estromissione degli associati.
  • Fissa le quote annue di iscrizione degli associati ordinari e dei sostenitori.
  • Approva, il rendiconto finanziario annuo predisposto dal Tesoriere e da presentarsi in Assemblea Regionale.
  • Promulga la costituzione delle Associazioni di Base su proposta del Coordinatore Regionale.
  • Assume le deliberazioni necessarie a rendere esecutivi i giudizi ed i pareri espressi dal Collegio Regionale di Garanzia. Nell’ipotesi di non approvazione il caso viene rinviato con parere motivato e procedura d’urgenza al Collegio Regionale di Garanzia per l’approfondimento e la revisione. Alla seconda non approvazione il caso viene rimesso al Collegio Nazionale di Garanzia.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo Regionale, inteso nella sua più ampia composizione, ai fini di una migliore organizzazione e corresponsabilizzazione, il Coordinatore regionale può attribuire le seguenti funzioni:

  • Vice-coordinatore, con funzioni vicarie in assenza del coordinatore Segretario
  • Segretario
  • Addetto alla comunicazione esterna (rapporti con la stampa)
  • Responsabile Internet
  • Responsabile eventi
  • Responsabile aree tematiche
  • Altre cariche

Il Consiglio Direttivo Regionale può inoltre istituire Gruppi di Studio operanti in materia di diritti civili, politiche culturali o comunque temi specifici che meritino un approfondimento e può valersi di consulenti esperti su particolari temi. Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Coordinatore regionale ed è validamente costituito in seconda convocazione con la presenza di un numero di consiglieri che rappresentino almeno la metà di tutti i consiglieri (coordinatori, componenti eletti, cooptati e tesoriere) e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Coordinatore Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale e si riunisce a cadenza bimestrale. Viene redatto un verbale delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica tre anni. In caso di decadenza o dimissioni del Coordinatore regionale, il consiglio direttivo designa un coordinatore vicario ed indice entro 30 giorni l’assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore.

 


Art. 8 IL TESORIERE

 

  1. Il Tesoriere viene eletto dall’assemblea regionale su proposta del Coordinatore Regionale.
  2. Egli si occupa di gestire, nel pieno rispetto delle norme di trasparenza contabile e di finanziamento pubblico dei partiti, il patrimonio finanziario del Partito. Egli agisce in sintonia con il Coordinatore e fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto esclusivamente in materia finanziaria e contabile. In caso di parere contrario circa le spese, il parere negativo deve essere registrato e il Consiglio Direttivo si assume la responsabilità della decisione.
  3. Risponde della ammissibilità dei rimborsi spese.
  4. Ha ampia ed autonoma facoltà relativa all’apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e postali e per tutte le operazioni bancarie, escluse eventuali fideiussioni per le quali deve essere autorizzato dal Coordinatore Regionale.
  5. Richiede rimborsi di spese elettorali alle competenti autorità laddove tale compito non rientri nelle attribuzioni del Tesoriere Nazionale.
  6. Cura la tenuta di un apposito registro in cui sono registrate le contribuzioni, di cui rilascia a richiesta ricevuta (considerando peraltro la necessità che i versamenti siano documentati da ricevute bancarie o postali) e le uscite del Partito.
  7. Presenta annualmente all’Assemblea regionale ordinaria ai fini di approvazione una relazione contabile amministrativa redatta di concerto con il Coordinatore Regionale e con il Collegio dei Revisori Contabili.
  8. Il Tesoriere dura in carica tre anni ma decade alla scadenza del Consiglio Direttivo Regionale. Qualora il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga necessario si procederà ad elezioni suppletive. Nei limiti delle quote di sua competenza, il coordinatore può procedere a cooptazione.

 


Art. 9 I COORDINAMENTI PROVINCIALI

In ogni Provincia vengono costituiti i Coordinamenti Provinciali. Gli iscritti della Provincia costituiscono l’Assemblea provinciale, che ogni tre anni, prima del Congresso Regionale, elegge il coordinatore provinciale ed il direttivo provinciale, costituita da un numero di membri pari a 9 di cui tre cooptati dal coordinatore; per le elezioni valgono le stesse regole del Coordinatore Regionale. Quanto al funzionamento dell’organismo deliberativo è demandato allo stesso Coordinamento l’individuazione di un regolamento. Il responsabile provinciale coordina, di concerto con il Coordinatore regionale, l’attività di Italia dei Valori per la provincia di competenza individuando aree organizzative territoriali omogenee al fine di favorire la crescita ed il radicamento del partito. Il Direttivo Regionale di concerto con le sezioni provinciali emana regolamenti e indicazioni per il buon funzionamento ed il coordinamento delle sezioni provinciali. Nell’ambito del direttivo provinciale vengono individuate specifiche competenze da attribuire ai singoli membri.

 


Art. 10 SEZIONI METROPOLITANE

Nella Città di Torino è costituita una sezione metropolitana riguardante l’area stessa, con caratteristiche equipollenti a quelle delle sezioni provinciali.

 


Art. 11 LE ASSOCIAZIONI DI BASE O CIRCOLI

Le Associazioni di Base, o Circoli, sono il nucleo organizzativo di base. Concorrono, sul territorio comunale di competenza, al raggiungimento delle finalità statutarie attraverso l’attuazione del programma, la promozione ed organizzazione di iniziative politiche e di propaganda, la promozione di adesioni . L’attività sezionale ha lo scopo di favorire l’incontro degli associati del luogo e di promuovere iniziative locali, ma non può discostarsi dalle indicazioni del Direttivo Regionale, cui si dovranno fornire rendiconti di attività, né dai principi generali del Partito. Ad resse non compete la rappresentanza del partito nel territorio. Il direttivo Regionale, di concerto con le sezioni provinciali, emana regolamenti e norme di funzionamento per le associazioni di Base. Le associazioni di base sono territoriali e tematiche (queste ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale). Per la costituzione dell’Associazione di Base è necessario un numero minimo di 10 associati ad Italia dei Valori nei comuni fino a diecimila abitanti, e di venti in quelli con popolazione superiore. L’Associazione di Base elegge un Presidente, che è il responsabile politico della struttura territoriale; un Tesoriere, che sovrintende e cura l’attività amministrativa e di gestione ed un Segretario, che redige i verbali delle riunioni. L’associazione di base risponde in proprio delle iniziative che comportino risvolti finanziari. La richiesta di istituzione di una nuova Associazione di Base deve essere istruita dai Responsabili Provinciali ed inoltrata per l’autorizzazione al Coordinatore Regionale. Qualora nello stesso Comune sia stata autorizzata dal Coordinatore Regionale la costituzione di più Associazioni di Base, i soci di tutte le Associazioni di Base, riuniti in assemblea cittadina, eleggono il Responsabile Cittadino il quale, d’intesa con gli Organi Statutari Regionali e Provinciali, coordina l’attività politica di tutte le Associazioni di Base operanti sul territorio comunale.

 


Art. 12. IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA

Il collegio di garanzia in quanto organo di controllo e garanzia:

  1. giudica ed eventualmente censura qualunque comportamento posto in essere in violazione delle norme del presente Statuto;
  2. dirime collegialmente tutte le controversie inerenti l’organizzazione e le attività sociali insorgenti tra i soci e tra questi e gli Organi Statutari;
  3. sprime il proprio parere sulla ammissibilità alle candidature degli iscritti per le cariche all’interno del partito e sulla accettazione delle iscrizioni nei casi controversi.

 

E’ composto di tre membri eletti dall’Assemblea Regionale ed è presieduto dal più anziano d’età fino all’elezione del suo Presidente, eletto nel suo interno. La carica di componente regionale di garanzia, per tutta la durata dell’incarico, è incompatibile con altre cariche od incarichi nel partito, salvo quella di membro dei Dipartimenti Tematici. Il giudizio dei Collegio Regionale, da emettersi entro trenta giorni dall’incarico, è impugnabile entro i trenta giorni successivi alla comunicazione innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia.

 


Art. 13. IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

 

  1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Regionale.
  2. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica o incarico nel partito.
  3. I Revisori dei Conti decadono ad ogni scadenza di Consiglio Direttivo Regionale.
  4. Nell’ambito del collegio essi eleggono un presidente.
  5. Predispongono una relazione, in occasione della approvazione dei bilanci in corso di Assemblea regionale, presentati dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo.

 


Art. 14 FINANZE E PATRIMONIO

L’IDV Piemonte risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate esclusivamente dal Consiglio direttivo regionale o dal Coordinatore regionale o dal Tesoriere autorizzato. Il fondo patrimoniale del Coordinamento Regionale è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano comunque da operazioni commerciali, dagli eventuali contributi elargiti dal movimento nazionale, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da eventuali erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti. L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Tesoriere redige il conto consuntivo relativo alle entrate e alle spese sostenute, il bilancio di previsione per l’anno successivo ed il conto patrimoniale dal quale risultino i cespiti patrimoniali in essere nonché i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell’esercizio sociale, e trasmette i documenti contabili al Coordinatore Politico Regionale. Allo scopo di uniformare il presente statuto alla vigente normativa fiscale, il Coordinamento Regionale: 1. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale pervenuti durante la vita dell’associazione, salvo che nei casi previsti dalla legge; 2. in caso di suo scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di beneficenza ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 


Art. 14 BIS

Chiunque, al di fuori degli organismi o dei soggetti previsti dall’art. 14, assuma obbligazioni o contragga debiti in nome e per conto del partito, ne risponderà personalmente e tale comportamento costituirà causa di immediata esclusione.

 


Art. 15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In caso di modifica dello Statuto Nazionale del Partito “Italia dei Valori-Lista Di Pietro”, il Coordinamento Regionale provvederà, su proposta del Coordinatore Politico Regionale, ad adeguare il presente Statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la vigente e specifica normativa.

 


Art. 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La Regione Valle d’Aosta, fino a nuove disposizioni, pur mantenendo la sua autonomia operativa, finanziaria e patrimoniale, esclusa dunque ogni responsabilità ed obbligazione in capo a IDV Piemonte ed al suo coordinamento, viene considerata a tutti gli altri effetti circolo regionale parificato ad una sezione provinciale del Piemonte. Si organizzerà sino a promulgazione di nuovo Statuto regionale con un coordinamento che potrà inviare proprio rappresentante alle riunioni del Direttivo regionale del Piemonte. Tale rappresentante sarà da considerarsi invitato permanente. La Regione Valle d’Aosta potrà avvalersi degli organismi della Regione Piemonte fatta esclusione del Tesoriere, stante l’autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Fino a convocazione della prima Assemblea Regionale, da convocarsi secondo le norme del presente statuto, conservano l’incarico di Coordinatore Politico regionale, di Coordinatori Provinciali e di Coordinatore dell’area metropolitana, nonchè altre cariche direttive precedentemente attribuite, i soggetti eletti o cooptati come da organigramma allegato al presente Statuto. Entrano in vigore, a norma di statuto nazionale (Art. 16, comma e) le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente Nazionale o dall’Esecutivo Nazionale. Il Presidente stabilirà un termine di decadenza delle strutture provvisorie, dopodichè subentreranno organi e regole corrispondenti a quanto contenuto nel nuovo statuto. Lo statuto acquista piena validità dopo l’approvazione del Presidente e dopo l’approvazione da parte dell’assemblea regionale.

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SEDE IDV NOVARA

(Corso Milano, 44 B)

 

Apertura

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00

 

Membri del coordinamento provinciale

  • Maria Lucia Infantino (coordinatore e rapp. con i media) - ml.infantino@libero.it
  • Tamara Violini (tesoriere e verbalizzatore) - tamara.violini@libero.it
  • Marco Bellotti (segretario organizzativo) - marco.bel@email.it
  • Aldo Bevilacqua (vicecoordinatore e rapp. con i partiti) - aldobevilacqua@libero.it
  • Lorenzo Rebecchi (vicecoordinatore) - lorenzo.rebecchi1975@libero.it
  • Aldo Gioberge (rapp. con i partiti e con i sindacati) - aldo.gioberge@fastwebnet.it
  • Vincenzo Savino (rapp. con enti locali e aziende) - vincsavino@gmail.com
  • Francesco Cardellicchio (rapp. con enti locali e aziende) - f.cardellicchio@email.it
  • Sara Cavassi (tema donna) - sara.cavassi@alice.it
  • Marco Calgaro (sanità e ambiente) - mark2009@fastwebnet.it
  • Giuseppe Agliata - pino.agliata@libero.it
  • Roberto Briseda - roberto.briseda@libero.it

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