
IL SITO DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Il disegno di legge sul lavoro
Il 19 ottobre scorso è stato approvato dalla Camera dei Deputati, con il voto favorevole della maggioranza e dell’Udc, il testo definitivo del disegno di legge n. 1441- quater in materia di lavoro.
Ancora una volta pare che si tenti di ridurre le tutele dei lavoratori.
Una delle maggiori novità introdotte è l’arbitrato, che diventa il rimedio giuridico preferenziale per risolvere le controversie di lavoro, esclusa l’impugnazione del licenziamento, che rimane di competenza del giudice ordinario, da adire entro 60 giorni nel caso di licenziamento invalido.
Il ricorso all’arbitrato riguarda non solo il rapporto di lavoro subordinato, ma anche quelli di co.co.co e/o lavoro a progetto.
Il prestatore di lavoro deve decidere se ricorrere all’arbitrato non quando insorge la controversia ma preventivamente: concluso il periodo di prova, ove previsto, o 30 giorni dopo la stipula del contratto potrà (di fatto dovrà) concordare di scegliere l’arbitrato in caso di lite in corso di rapporto di lavoro.
Il collegio arbitrale, composto da tre membri, un rappresentante per parte e il terzo, che avrà le funzioni di presidente, scelto di comune accordo o, in caso di contrasto, dal presidente del Tribunale competente, giudicherà secondo equità e non secondo legge. Il lodo potrà essere impugnato innanzi al tribunale di primo grado.
Le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie se ciò è previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se tali accordi non dovessero intervenire entro un anno dall’entrata in vigore del collegato, il ministero del lavoro convocherà le parti sociali al fine di promuovere l’accordo.
La suddetta clausola dovrà essere certificata da un’apposita commissione.
È evidente che nonostante “gli accorgimenti” previsti dal legislatore per verificare l’effettiva volontà del lavoratore ad accettare l’opzione della giustizia “privata”, lo stesso si troverà di fatto a dover scegliere l’arbitrato, innanzitutto perché è la parte debole del rapporto contrattuale. E la decisione della controversia verrà affidata a privati che non possono garantire la terzietà e indipendenza del magistrato.
Maria Lucia Infantino
Coordinatore provinciale IDV
ml.infantino@libero.it
SEDE IDV NOVARA
(Corso Milano, 44 B)
Apertura
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00
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